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Pegli Comune:
maggiornaza qualificata sottolineatura

Nel mese di febbraio era stata richiesta l'interpretazione ufficiale della legge riguardante le proposte di ricostituzione dei Comuni di Pegli e Nervi. Si era scoperto in quell'occasione che, essendo di iniziativa consiliare, le rispettive votazioni a maggiornaza qualificata (2/3 dei voti) non erano necessarie.

Le divergenze nate dalle differenti interpretazioni hanno portato a presentare una proposta di legge volta a risolvere la questione.

Il 18 marzo 2004 la Ia Commissione Consiliare si è espressa favorevolmente in merito. Il 29 marzo 2004 il Consiglio Regionale ha approvato la proposta.

Con le nuove modifiche viene esteso il voto a maggiornza qualificata a tutti i casi previsti compresa l'iniziativa consiliare.

Nonostante i cambiamenti apportati alla legge, l'attuale iter per la nascita dei comuni di Pegli e Nervi non dovrebbe ricominciare. Quasi certamente l'impossibilità di raggiungere il numero sufficiente di voti (2/3) comporterà la bocciatura della proposta. Solo dopo un anno sarà possibile ripresentare il progetto di legge che necessiterà allora della sola maggioranza assoluta.

L'eventuale approvazione, a maggioranza qualificata prima o assoluta dopo, porterebbe alla consultazione referendaria nei territori interessati.

In caso di superamento del referendum, il Consiglio Regionale voterebbe a maggioranza assoluta la proposta di legge vera e propria. fine

Ghe.Ra.


legge regionale
29 marzo 2004 n. 6 sottolineatura

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 21 marzo 1994 n. 12

(disciplina della cooperazione tra Regione ed enti locali e norme in materia di riordino territoriale e di incentivi all'unificazione dei Comuni).

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge regionale:

Articolo 1
(Sostituzione dell'articolo 6)
1. L'articolo 6 della legge regionale 21 marzo 1994 n. 12 (disciplina della cooperazione tra Regione ed enti locali e norme in materia di riordino territoriale e di incentivi all'unificazione dei Comuni) è sostituito dai seguenti:
"Articolo 6
(Iniziativa legislativa)
1. Le iniziative legislative relative all'istituzione di nuovi Comuni o al mutamento delle circoscrizioni o denominazioni comunali devono essere motivate con particolare riferimento ai presupposti previsti dall'articolo 5, commi 2 e 3.
2. L'iniziativa legislativa per i progetti di cui al comma 1 è esercitata anche dai cittadini, dai Consigli comunali e dai Consigli provinciali.
3. La relazione illustrativa dei progetti di legge presentati in esecuzione del programma regionale di cui all'articolo 10 deve indicare la conformità alle indicazioni contenute nel programma stesso; negli altri casi deve indicare la corrispondenza comunque esistente tra la variazione proposta e i criteri generali di cui all'articolo 11.
Articolo 6 bis
(Istanza)
1. I Consigli comunali o la maggioranza degli elettori residenti in un Comune che non siano in grado di attivare l'iniziativa legislativa di cui all'articolo 6, non sussistendo i presupposti previsti dallo Statuto regionale, nonchè le Comunità ontane, al fine di promuovere la fusione di tutti o parte dei Comuni associati compresi nel proprio ambito territoriale, possono presentare istanza all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale affinchè si promuova il necessario procedimento; le firme degli elettori richiedenti devono essere raccolte secondo le modalità indicate dalla legge regionale 28 novembre 1977 n. 44.
2. L'istanza deve essere accompagnata da una relazione che indichi la corrispondenza comunque esistente tra la variazione proposta e i criteri generali di cui all'articolo 11.".

Articolo 2
(Sostituzione dell'articolo 7)
L'articolo 7 della l.r. 12/1994 è sostituito dal seguente:
"Articolo 7
(Procedure a seguito di iniziativa legislativa e di istanza)
1. Le iniziative legislative di cui all'articolo 6 e le istanze di cui all'articolo 6 bis sono trasmesse dall'Ufficio di Presidenza, entro sette giorni dalla data di presentazione, ai Comuni e alle Comunità montane interessati per la formulazione, entro trenta giorni dalla ricezione, di un parere obbligatorio di merito dei rispettivi Consigli.
2. Il parere non è richiesto ai Comuni e alle Comunità montane che siano promotori dei progetti di legge e delle istanze.
3. Il Consiglio regionale, qualora ritenga proponibile l'iniziativa legislativa o accoglibile l'istanza, procede ai sensi degli articoli 38 e seguenti del Capo II del Titolo II della l.r. 44/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Nel caso in cui il parere dei Consigli comunali sia contrario, il Consiglio regionale approva la deliberazione di cui all'articolo 38 della l.r. 44/1977 con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea. Nel caso di presentazione di istanza, con la stessa deliberazione il Consiglio regionale affida alla Giunta l'incarico di elaborare entro trenta giorni il conseguente disegno di legge.
5. In caso di mancato raggiungimento della maggioranza qualificata di cui al comma 4, decorso un anno da tale deliberazione, l'istanza o il progetto di legge può essere ripresentato e l'Assemblea si esprime a maggioranza assoluta.".

Articolo 3
(Abrogazione dell'articolo 14)
1. L'articolo 14 della l.r. 12/1994 è abrogato.

Articolo 4
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 29 marzo 2004 fine


riferimenti legali
sottolineatura

link interno legge regionale 07 marzo 2002 n. 09
link interno legge regionale 21 marzo 1994 n. 12
link interno legge regionale 28 novembre 1977 n. 44

link interno l. r. 21 marzo 1994 n. 12 e precedenti modifiche
link interno l. r. 28 novembre 1977 n. 44 e modifiche


sondaggio
sottolineatura

link interno Pegli comune autonomo?

 
 


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