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legge regionale 07 marzo 2002 n. 09
Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 28 novembre 1977 n. 44 e alla legge regionale 21 marzo 1994 n. 12 in materia di riordino territoriale degli enti locali.
Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 28 novembre 1977 n. 44 e alla legge regionale 21 marzo 1994 n. 12 in materia di riordino territoriale degli enti locali.
CAPO I
Modificazioni alla legge regionale
28 novembre 1977 n. 44
Articolo 1
(Modifica all'articolo 38)
1.
Dopo il quarto comma dell'articolo 38 della legge regionale 28 novembre 1977 n. 44 (norme di attuazione dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari) sono aggiunti i seguenti:
"Il referendum consultivo per la costituzione in Comune o in Comuni autonomi di una o più frazioni, borgate o parte di territorio di uno stesso Comune o di Comuni distinti ovvero per le modificazioni delle circoscrizioni comunali può riguardare la sola popolazione del territorio oggetto del trasferimento qualora il Consiglio regionale rilevi la sussistenza di entrambe le seguenti condizioni:
a)
la popolazione o il territorio che è oggetto di trasferimento risulti inferiore rispettivamente al 30 per cento della popolazione o al 10 per cento del territorio del Comune di origine o di quello di destinazione;
b)
l'area non abbia un'incidenza rilevante sugli interessi del Comune cedente e della relativa popolazione complessiva.
Le norme di cui al precedente comma non operano per i Comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti.".
CAPO II
Modificazioni ed integrazioni alla
legge regionale 12 marzo 1994 n. 12
Articolo 2
(Modifiche ed integrazioni all'articolo 6)
1.
Nel comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 12 marzo 1994 n. 12 (disciplina della cooperazione tra Regione ed enti locali e norme in materia di riordino territoriale e incentivi all'unificazione dei comuni) sono abrogate le parole: "motivando circa le ragioni di una eventuale reiezione.".
2.
Dopo il comma 6 dell'articolo 6 della l.r. 12/1994 è introdotto il seguente comma:
"6 bis.
Qualora il parere dei Consigli comunali, di cui all'articolo 7, comma 2, fosse contrario, il Consiglio regionale si esprime con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti l'Assemblea.".
3.
Dopo il comma 6 bis dell'articolo 6 della l.r. 12/1994 è introdotto il seguente comma:
"6 ter.
Se, decorso un anno dalla data di deliberazione del Consiglio regionale che stabilisce la reiezione dell'istanza, la medesima viene ripresentata, l'Assemblea si esprime a maggioranza assoluta.".
4.
Il comma 7 dell'articolo 6 della l.r. 12/1994 è sostituito dai seguenti:
"7.
Con la deliberazione di cui al comma 5, il Consiglio regionale affida alla Giunta l'incarico di elaborare, entro trenta giorni, il conseguente disegno di legge, stabilisce il quesito da sottoporre alla consultazione popolare e individua l'ambito territoriale entro cui gli elettori saranno chiamati a votare.
7 bis.
Entro dieci giorni dalla deliberazione consiliare di cui ai commi 6 e 7, il Presidente della Giunta regionale procede ai sensi dell'articolo 39 della l.r. 44/1977.".
Articolo 3
(Modifiche all'articolo 7)
1.
Nel comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 12/1994 le parole: "parere di merito" sono sostituite dalle parole: "parere obbligatorio di merito".
2.
I commi 3 e 4 dell'articolo 7 della l.r. 12/1994 sono abrogati.
Articolo 4
(Sostituzione dell'articolo 14)
1.
L'articolo 14 della l.r. 12/1994 è sostituito dal seguente:
"Articolo 14
(Indizione del referendum consultivo)
1.
I progetti e i pareri eventualmente formulati entro il termine di cui all'articolo 7, comma 1 sono esaminati dal Consiglio regionale che, qualora ritenga proponibile il progetto, procede ai sensi degli articoli 38 e seguenti del Capo II del Titolo II della l.r. 44/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.".
Articolo 5
(Abrogazione dell'articolo 15)
1.
L'articolo 15 della l.r. 12/1994 è abrogato.
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