premessa

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legenda

La pagina è suddivisa in due colonne. La colonna a sinistra riporta la legge LEGGE REGIONALE N. 44 del 28 11 1977 nella forma originale, evidenziando in rosso l'eventuale testo "abrogato" o "sostituito".

La colonna a destra mostra le modifiche apportate con la successiva LEGGE REGIONALE 07 marzo 2002 n. 09, evidenziando in verde l'eventuale testo "aggiunto" o "cambiato" riportato all'altezza del relativo articolo.



Norme di attuazione dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari.

Titolo I

INIZIATIVA POPOLARE

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1
Titolari dell' iniziativa popolare
Il diritto di iniziativa previsto nell' articolo 9 dello Statuto per la formazione delle leggi dei regolamenti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio regionale spetta: 1) ad almeno 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni della Regione; 2) ad ogni Consiglio comunale di comune capoluogo di provincia o ad uno o piu' Consigli comunali di comuni che rappresentino complessivamente almeno un ventesimo della popolazione regionale; 3) ad almeno cinque Consigli comunali di comuni che rappresentino complessivamente 20.000 elettori; 4) ad ogni Consiglio provinciale.



ARTICOLO 2
Leggi e provvedimenti esclusi dalla iniziativa popolare Sono escluse dall' iniziativa popolare le leggi: 1) di approvazione del bilancio regionale di previsione e delle sue variazioni di autorizzazione all' esercizio provvisorio di approvazione del conto consuntivo; 2) di istituzione di tributi propri della Regione; ed i provvedimenti relativi: a) all' assunzione di mutui e all' emissione di prestiti; b) all' assunzione e alla cessione di partecipazioni regionali; c) alla nomina degli amministratori degli enti e aziende dipendenti dalla Regione nonche' dei rappresentanti della Regione in enti o societa' a partecipazione regionale; d) alla formulazione dei pareri formalmente richiesti alla Regione dagli organi costituzionali della Repubblica; e) alla designazione dei componenti di commissioni o di altri organi collegiali spettante alla Regione e non attribuita ad altri organi della Regione medesima dallo Statuto e dalle leggi; f) al riesame nelle forme ordinarie e a maggioranza semplice degli atti amministrativi rinviati alla Regione ai sensi dell' articolo 125 della Costituzione; g) alla designazione a norma dell' articolo 83 secondo comma della Costituzione dei delegati della Regione per l' elezione del Presidente della Repubblica; h) alla formulazione dei pareri di cui agli articoli 132 e 133 della Costituzione; i) alla presentazione di proposte di legge alle Camere e alla richiesta di referendum abrogativo di leggi statali.



Capo II

INIZIATIVA DEGLI ELETTORI

ARTICOLO 3
Modalita'
L' iniziativa degli elettori si esercita con la presentazione di una proposta di legge redatta in articoli o di una proposta di provvedimento sottoscritta dal numero degli elettori previsto dall' articolo 1 n. 1 della presente legge. La proposta deve essere accompagnata da una relazione che ne illustri le finalita' e le singole disposizioni. La proposta che importi nuove o maggiori spese a carico del bilancio della Regione deve indicare l' ammontare della spesa ed i mezzi per farvi fronte.



ARTICOLO 4
Assistenza dell' Ufficio legislativo nella redazione delle proposte
I cittadini che intendono presentare una proposta possono chiedere per iscritto all' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale riassumendo le finalita' e le principali caratteristiche del progetto da formare di essere assistiti nella sua redazione dall' Ufficio legislativo del Consiglio ed eventualmente tramite lo stesso da altri uffici della Regione. L' Ufficio di Presidenza decide in merito entro trenta giorni dalla presentazione dell' istanza e comunica la decisione relativa al primo firmatario. In caso di ammissione alla assistenza l' Ufficio di Presidenza ne determina le modalita' per quanto riguarda i rapporti con gli uffici l' acquisizione e la consultazione di leggi atti amministrativi studi ed elaborati della Regione salvi i limiti fissati dall' articolo 15 dello Statuto. La assistenza non e' ammessa solo nel caso che il contenuto della proposta esuli dalle materie di competenza della Regione o sia escluso dall' iniziativa popolare ai sensi dell' articolo 2: il provvedimento di diniego adottato all' unanimita' dall' Ufficio di Presidenza e' motivato e non preclude il diritto degli interessati alla presentazione del progetto.



ARTICOLO 5
Numerazione datazione vidimazione dei fogli destinati alla raccolta delle firme
Almeno tre e non piu' di dieci elettori in qualita' di promotori muniti ciascuno del certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione si presentano al competente ufficio del Consiglio regionale per la numerazione datazione e vidimazione dei fogli nei quali devono essere raccolte le firme. I fogli predisposti dai promotori devono essere di dimensioni uguali a quelle della carta bollata composti di quattro facciate ognuna di venticinque righe. I fogli possono essere tra loro sigillati anche in piu' gruppi dal predetto ufficio del Consiglio il quale attesta che la legatura e' stata effettuata precedentemente alla raccolta delle firme. All' inizio di ciascun foglio o gruppo di fogli deve essere riportato il testo integrale della proposta di legge o di provvedimento. L' ufficio del Consiglio di cui al primo comma restituisce ai promotori i fogli numerati datati e vidimati entro dieci giorni dalla loro presentazione. Ulteriori fogli possono essere presentati anche nel corso della raccolta delle firme per gli adempimenti sopra indicati. Nel computo delle firme non sono considerate valide quelle presentate su fogli non vidimati o vidimati da oltre sei mesi.



ARTICOLO 6
Raccolta delle firme
Per l' apposizione delle firme dei presentatori della proposta l' autenticazione delle medesime ed il corredo dei certificati elettorali si seguono le norme di cui all' articolo 8 della legge 25 maggio 1970 n. 352 per quanto applicabili.



ARTICOLO 7
Deposito della proposta
La proposta e la relazione indicate nell' articolo 3 sono presentate all' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale corredate della relativa documentazione a cura dei promotori. Il competente ufficio del Consiglio mediante processo verbale del quale rilascia copia da' atto della presentazione della proposta della data e del deposito della documentazione. Nel verbale indica inoltre le generalita' il domicilio dei promotori che depositano la proposta e il numero delle firme che gli stessi dichiarano di aver raccolto.



ARTICOLO 8
Decadenza della proposta
La proposta si intende decaduta quando tanti sottoscrittori che facciano scendere le firme di presentazione ad un numero inferiore a 5.000 ritirino la propria adesione con firma autenticata. Il ritiro dell' adesione puo' essere richiesto sino a quando la competente Commissione consiliare non abbia iniziato l' esame della proposta ai sensi dell' articolo 11 e comunque non oltre sei mesi dalla data del deposito della stessa. In ogni caso i promotori in quanto tali non possono ritirare la proposta depositata.



ARTICOLO 9
Spese di autenticazione
Le spese per l' autenticazione del minimo delle firme sono a carico della Regione nella misura stabilita per i diritti dovuti per l' autentica ai segretari comunali. I promotori della proposta possono chiedere il rimborso delle spese sostenute nella misura di cui sopra mediante domanda scritta da depositare insieme con la proposta e con l' indicazione del nome della persona delegata a riscuotere la somma complessiva con effetto liberatorio. Il rimborso non compete quando il contenuto della proposta esuli dalle materie di competenza della Regione o sia escluso dall' iniziativa popolare ai sensi dell' articolo 2.



ARTICOLO 10
Verifica e computo delle firme
L' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale entro dieci giorni dal deposito della proposta procede alla verifica dei fogli e delle firme presentate nonche' al controllo dei certificati elettorali dei sottoscrittori e qualora le firme risultino insufficienti o vengano riscontrate irregolarita' formali per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 ne da' comunicazione ai promotori assegnando loro un termine non inferiore a 15 giorni per la regolarizzazione. La proposta e' iscritta di diritto all' ordine del giorno della prima seduta ordinaria del Consiglio successiva alla verifica e all' eventuale regolarizzazione.



ARTICOLO 11
Esame e discussione
L' Ufficio di Presidenza integrato ai sensi dell' articolo 32 terzo comma dello Statuto nella prima seduta successiva all' iscrizione della proposta all' ordine del giorno ne stabilisce con priorita' su ogni altro oggetto la data di inizio dell' esame nella competente Commissione e in Consiglio regionale.



ARTICOLO 12
Presenza dei promotori nella Commissione consiliare - Esame del Consiglio
In sede di Commissione consiliare i primi cinque promotori della proposta hanno facolta' di illustrarla: essi sono invitati a partecipare alla seduta della Commissione con congruo preavviso. Il mancato intervento dei promotori alla seduta della Commissione equivale a rinuncia all' illustrazione della proposta. Le proposte sono portate all' esame del Consiglio nel testo redatto dai proponenti. Gli eventuali emendamenti apportati dalla Commissione vengono trasmessi separatamente dalla proposta.



Capo III

INIZIATIVA DEI CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI

ARTICOLO 13
Modalita' dell' iniziativa
I Comuni e le Province ai sensi delle disposizioni di cui ai numeri 2 3 4 dell' articolo 1 esercitano l' iniziativa mediante l' approvazione da parte dei relativi Consigli a maggioranza dei Consiglieri assegnati della relazione illustrativa e della proposta di legge redatta in articoli o dello schema di provvedimento. Detti enti possono avvalersi dell' assistenza dell' Ufficio legislativo del Consiglio regionale con le modalita' previste dall' articolo 4 indicando i rappresentanti incaricati degli eventuali contatti con l' ufficio stesso. La deliberazione consiliare che approva la proposta e' trasmessa munita degli estremi di esecutivita' all' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento oppure depositata dietro rilascio di dichiarazione di ricevuta. Qualora pervengano proposte da parte di piu' Comuni la proposta si considera presentata nel giorno in cui essa e' pervenuta da parte del Comune il cui concorso completi il numero dei Comuni o l' entita' della popolazione richiesti dall' articolo 1. Possono partecipare alla seduta della Commissione consiliare permanente ai fini dell' illustrazione della proposta tre Consiglieri per ciascun Comune e cinque per ogni Provincia che la abbiano deliberata. Tali rappresentanti vengono designati con deliberazione dei singoli Consigli presentatori tenendo conto della rappresentanza delle minoranze: a tal fine ogni Consigliere comunale puo' votare per due nomi ogni Consigliere provinciale per tre. Per quanto attiene all' iscrizione nell' ordine del giorno e all' esame della proposta in Commissione e in Consiglio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10 secondo comma 11 e 12 secondo e terzo comma.



Capo IV

DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 14
Validita' delle proposte nel caso di scadenza e scioglimento del Consiglio regionale
Le proposte di iniziativa popolare non decadono con la scadenza o lo scioglimento del Consiglio regionale. Esse all' inizio del funzionamento del nuovo Consiglio sono deferite alla Commissione competente e seguono la normale procedura.



ARTICOLO 15
Riunione di proposte vertenti su oggetti identici o strettamente connessi
Una Commissione consiliare che sia investita dell' esame di piu' proposte di iniziativa popolare vertenti su oggetti identici o strettamente connessi sentiti i promotori o i rappresentanti degli enti proponenti ai sensi degli articoli 12 e 13 ne puo' deliberare all' unanimita' l' esame abbinato. Mancando l' unanimita' decide in merito il Consiglio regionale con la maggioranza di due terzi dei componenti.



Titolo II

REFERENDUM POPOLARE

Capo I

REFERENDUM ABROGATIVO

ARTICOLO 16
Titolari dell' iniziativa
Il diritto a promuovere referendum popolare ai sensi dell' articolo 11 dello Statuto per deliberare l' abrogazione totale o parziale di una legge o di un provvedimento della Regione spetta ad almeno 50.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni della Regione.



ARTICOLO 17
Leggi e provvedimenti esclusi dal referendum abrogativo
Sono escluse dal referendum: 1) le disposizioni dello Statuto regionale; 2) le disposizioni del Regolamento interno del Consiglio regionale; 3) le leggi tributarie e di bilancio; 4) le disposizioni regolamentari adottate in esecuzione di norme legislative; 5) i provvedimenti meramente esecutivi di disposizioni legislative o regolamentari; 6) i provvedimenti indicati nelle lettere da a) ad i) dell' articolo 2 della presente legge.



ARTICOLO 18
Modalita' per promuovere il referendum
I cittadini che intendano promuovere il referendum debbono in numero non inferiore a tre e non superiore a dieci presentare apposita istanza scritta all' Ufficio di Presidenza del Consiglio che ne da' atto con verbale del quale viene rilasciata copia. I promotori debbono essere muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di Comuni della regione. Il primo numero del Bollettino Ufficiale della Regione che viene pubblicato dopo la presentazione della proposta di referendum ne da' notizia.



ARTICOLO 19
Contenuto della proposta di referendum e sua ammissibilita'
L' istanza deve contenere a pena di inammissibilita' i termini del quesito che si ritiene di sottoporre alla votazione popolare: in essa deve essere indicata la data il numero e il titolo della legge o del provvedimento sul quale si intende chiedere il referendum e se questo ha per oggetto l' abrogazione di singoli articoli l' istanza deve indicare anche il numero dell' articolo o degli articoli sui quali il referendum e' richiesto. Qualora si richieda il referendum per l' abrogazione di parte di uno o piu' articoli di legge o di provvedimento la richiesta di referendum deve riportare il testo integrale di cui si richiede l' abrogazione; la medesima norma si applica anche quando sia richiesta l' abrogazione di parte di un provvedimento non redatto in articoli. in articoli. L' Ufficio di Presidenza entro cinque giorni dalla presentazione dell' istanza deve pronunziarsi circa l' ammissibilita' della stessa accertando che l' oggetto del referendum non sia escluso dall' articolo 17. Qualora tale decisione non sia assunta all' unanimita' ne viene investito il Consiglio regionale. La deliberazione dell' Ufficio di Presidenza e del Consiglio regionale con la quale si decide circa l' ammissibilita' del referendum e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione successivo alla data della seduta.



ARTICOLO 20
Norme procedurali
Dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della deliberazione di cui all' ultimo comma del precedente articolo che dichiara l' ammissibilita' del referendum i promotori presentano al competente Ufficio del Consiglio regionale i fogli per la raccolta delle firme. All' inizio di ciascun foglio o gruppo di fogli deve essere riportata la seguente formula: << volete l' abrogazione... >> seguita da indicazioni conformi a quelle contenute nell' istanza di cui all' articolo 19. Per quanto riguarda le caratteristiche dei fogli le operazioni cui devono essere sottoposti la raccolta delle firme nonche' le spese relative alla loro autenticazione si osservano le disposizioni di cui agli articoli 5 6 e 9.



ARTICOLO 21
Presentazione della richiesta di referendum verifica delle firme
Le richieste di referendum corredate dei fogli con le sottoscrizioni raccolte nel numero prescritto debbono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno all' Ufficio di Presidenza del Consiglio. Un funzionario dell' Ufficio da' atto mediante apposito processo verbale del quale rilascia copia della presentazione della richiesta e del deposito delle firme indicando il numero delle firme che i promotori dichiarano di aver raccolto. L' Ufficio di Presidenza compie le operazioni stabilite dal primo comma dell' articolo 10 entro il 31 ottobre successivo.



ARTICOLO 22
Indizione e data del referendum
Qualora siano pendenti piu' proposte di referendum tra di loro omogenee l' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale uditi i promotori dei singoli referendum puo' pronunciarsi a voti unanimi sulla unificazione. Nel caso che non si raggiunga l' unanimita' il Consiglio regionale delibera circa la unificazione che viene disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale assunto ai sensi del primo comma dell' articolo successivo.



ARTICOLO 23
Indizione e data del referendum
Se la richiesta di referendum e' stata dichiarata ammissibile il Presidente della Giunta regionale sentita la Giunta indice il referendum con decreto da emanarsi entro il dieci febbraio fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il primo aprile e il trentun maggio. Per ogni tornata elettorale non potranno svolgersi le votazioni per piu' di tre richieste di referendum. Qualora siano convocate nel primo semestre dell' anno elezioni politiche amministrative generali o relative a referendum nazionali o nell' ipotesi che le richieste di referendum ammesse siano piu' di tre si procedera' ad una seconda tornata elettorale da convocarsi con decreto del Presidente della Giunta emanato con le formalita' previste dal primo comma entro il dieci agosto e con fissazione della data del referendum in una domenica compresa tra il primo ottobre e il quindici novembre. Nel caso che nel periodo compreso tra il primo ottobre ed il quindici novembre siano convocate elezioni politiche amministrative generali o relative a referendum nazionali l' eventuale seconda tornata elettorale verra' effettuata nell' anno successivo.



ARTICOLO 24
Pubblicita' del decreto di indizione del referendum
Il decreto di indizione del referendum deve essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione entro tre giorni dalla emanazione. Detto decreto viene notificato al Commissario del Governo e al Presidente della Corte d' Appello di Genova e viene inoltre comunicato ai Presidenti delle Commissioni elettorali mandamentali e ai Sindaci. Deve inoltre esserne data notizia mediante manifesti da affiggersi a cura di tutti i Comuni della regione almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per il referendum.



ARTICOLO 25
Periodo nel quale non puo' essere presentata richiesta di referendum
Non puo' essere presentata richiesta di referendum nell' anno che precede la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l' elezione del Consiglio.



ARTICOLO 26
Inefficacia del referendum gia' indetto
Se prima dell' effettuazione del referendum la legge il provvedimento o le disposizioni sottoposte a referendum siano abrogate modificate o dichiarate incostituzionali il Presidente della Giunta regionale dichiara con proprio decreto da pubblicare nel Bollettino Ufficiale che le operazioni relative al referendum non hanno piu' corso.



ARTICOLO 27
Modalita' e giorno della votazione
La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto libero e segreto. Per cio' che attiene all' elettorato attivo alla tenuta e revisione annuale delle liste elettorali alla ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e alla scelta dei luoghi di riunione si applicano in quanto compatibili le disposizioni statali che regolano le elezioni dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8 della domenica fissata nel decreto di indizione del referendum e terminano alle ore 21 del giorno stesso. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad esaurimento.



ARTICOLO 28
Schede per il referendum abrogativo
Le schede per il referendum sono di carta consistente di tipo unico e di identico colore per ogni referendum. Esse sono stampate a cura della Presidenza del Consiglio regionale e debbono avere le caratteristiche dei modelli riprodotti alle tabelle A e B allegate alla presente legge. Le schede contengono la formula e le indicazioni di cui al secondo comma dell' articolo 20 riprodotte a caratteri chiaramente leggibili. In caso di pluralita' di referendum all' elettore vengono consegnate per le votazioni tante schede di colore diverso quanti sono i referendum per i quali si vota. L' elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta nel rettangolo che la contiene.



ARTICOLO 29
Uffici provinciali e Ufficio regionale per il referendum - composizione dei seggi
I seggi elettorali sono composti come previsto dal dPR 16 maggio 1960 n. 570. Presso il Tribunale di ogni capoluogo di Provincia e presso la Corte d' Appello di Genova sono costituiti rispettivamente gli Uffici provinciali e l' Ufficio regionale per il referendum. Ogni Ufficio provinciale e' costituito da tre magistrati dei quali uno con funzioni di Presidente nominati dal Presidente del Tribunale. Un cancelliere del Tribunale e' designato ad esercitare le funzioni di segretario dell' Ufficio. L' Ufficio regionale e' composto da tre magistrati dei quali uno con funzione di Presidente nominati dal Presidente della Corte d' Appello. Un cancelliere della Corte d' Appello e' designato ad esercitare le funzioni di segretario dell' Ufficio. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi nonche' alle operazioni degli Uffici provinciali e dell' Ufficio regionale possono assistere ove lo richiedano un rappresentante effettivo ed uno supplente di ognuno dei partiti rappresentanti nel Consiglio regionale e dei promotori del referendum. Tali rappresentanti sono designati da persona munita di procura del segretario provinciale o per l' Ufficio regionale del segretario regionale del partito. I rappresentanti dei promotori debbono essere designati da almeno tre dei promotori medesimi. In caso di eventuali contrasti sara' accolta la designazione che provenga da un maggior numero di promotori.



ARTICOLO 30
Spese per adempimenti dei Comuni e relative alle competenze dei componenti i seggi elettorali
Le spese relative agli adempimenti spettanti ai Comuni nonche' quelle dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione. Il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall' apposita richiesta documentata presentata dai singoli Comuni. La Regione puo' anticipare ai Comuni su loro richiesta un importo pari al 75 per cento dell' ammontare delle spese occorrenti. I provvedimenti di rimborso e di anticipazione sono adottati dalla Giunta regionale.



ARTICOLO 31
Operazioni dell' Ufficio provinciale
Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutte le sezioni elettorali della provincia l' Ufficio provinciale da' atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum nella provincia dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati. Di tali operazioni e' redatto verbale in due esemplari dei quali uno resta depositato presso il Tribunale e l' altro viene subito inviato con tutta la documentazione trasmessa dalle sezioni elettorali all' Ufficio regionale.



ARTICOLO 32
Operazioni dell' Ufficio regionale
L' Ufficio regionale appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici provinciali e i relativi allegati e comunque entro tre giorni dalla ricezione dell' ultimo verbale procede in pubblica adunanza all' accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta al referendum. La proposta sottoposta a referendum e' approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se si e' raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. I risultati sono proclamati dall' Ufficio regionale per il referendum. Di tutte le operazioni di tale Ufficio e' redatto verbale in quattro esemplari dei quali uno resta depositato presso la Corte d' Appello e gli altri sono trasmessi rispettivamente al Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale e al Commissario del Governo per la Regione.



ARTICOLO 33
Contestazioni e reclami
Sulle contestazioni e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati agli Uffici provinciali e all' Ufficio regionale per il referendum decide quest' ultimo nella pubblica adunanza di cui al precedente articolo prima di procedere alle altre operazioni ivi previste.



ARTICOLO 34
Pubblicazione dell' esito del referendum
Qualora il risultato del referendum sia favorevole alla abrogazione totale o parziale della legge o del provvedimento il Presidente della Giunta regionale non appena pervenutogli il verbale di cui all' articolo 32 dichiara l' avvenuta abrogazione con proprio decreto che e' pubblicato immediatamente nel Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione. Detto decreto deve essere altresi' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora il risultato sia contrario alla abrogazione ne viene data comunicazione dal Presidente della Giunta nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.



ARTICOLO 35
Divieto temporaneo di riproporre la proposta respinta
Nell' ipotesi di risultato negativo non potra' chiedersi referendum sulle stesse disposizioni prima che siano decorsi cinque anni dalla data di pubblicazione dell' esito del precedente referendum.



ARTICOLO 36
Operazioni e propaganda elettorali
Per le operazioni pre - elettorali e per quelle inerenti alla votazione e allo scrutinio si osservano in quanto applicabili le disposizioni statali che regolano le elezioni dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario. La propaganda relativa allo svolgimento del referendum e' consentita a partire dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni delle leggi statali che disciplinano la materia.



Capo II

REFERENDUM CONSULTIVI

ARTICOLO 37
Referendum consultivo facoltativo per conoscere l' orientamento delle popolazioni interessate a leggi e provvedimenti determinati
Prima di procedere all' approvazione di un progetto di legge o di un provvedimento non compreso tra quelli espressamente esclusi dall' articolo 17 della presente legge relativamente al quale il Consiglio regionale ritenga opportuno conoscere l' orientamento delle popolazioni interessate il Consiglio stesso delibera l' effettuazione del referendum consultivo facoltativo previsto dall' articolo 11 quarto comma dello Statuto. Il potere di iniziativa spetta agli organi ed ai soggetti che hanno titolo a proporre al Consiglio regionale l' adozione di leggi o provvedimenti. La deliberazione del Consiglio regionale con cui viene indetto il referendum consultivo facoltativo deve indicare con chiarezza il quesito da rivolgere agli elettori. Qualora l' oggetto del referendum interessi una parte soltanto dei cittadini della Regione la deliberazione di cui al precedente comma indica l' ambito territoriale entro il quale deve svolgersi il referendum.



ARTICOLO 38
Referendum consultivo obbligatorio sull' istituzione di nuovi Comuni e sui mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali
Prima di procedere alla approvazione di ogni progetto di legge che comporti l' istituzione di nuovi Comuni ovvero mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali il Consiglio regionale delibera l' effettuazione del referendum consultivo obbligatorio previsto dall' articolo 11 ultimo comma dello Statuto. Il referendum non viene effettuato per le mere determinazioni di confine tra Comuni previste dall' articolo 32 primo comma del TU della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934 n. 383. La deliberazione del Consiglio regionale deve indicare il quesito da sottoporre a votazione con riferimento agli estremi della relativa proposta di legge. Hanno diritto al voto le popolazioni di tutti i Comuni direttamente interessati alle istituzioni mutamenti denominazioni di cui al primo comma.
























ARTICOLO 39
Decreto di indizione del referendum consultivo
Il Presidente della Giunta regionale sentita la Giunta indice il referendum consultivo con proprio decreto da emanarsi entro dieci giorni dall' esecutivita' delle deliberazioni del Consiglio regionale di cui agli articoli 37 e 38 fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione.



ARTICOLO 40
Norme applicabili ai referendum consultivi
Per lo svolgimento dei referendum consultivi si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 27 29 30 31 32 34. Qualora il referendum consultivo interessi solo una parte della popolazione della Regione vengono costituiti Uffici provinciali per il referendum soltanto nelle province i cui elettori siano in tutto o in parte chiamati a votare. Non si applicano limitatamente al referendum facoltativo le disposizioni degli articoli 25 e 26.



ARTICOLO 41
Schede per il referendum consultivo
Le schede per il referendum consultivo di tipo unico e di identico colore per ogni referendum debbono essere corrispondenti ai modelli riprodotti nelle tabelle C e D allegate alla presente legge.



ARTICOLO 42
Proclamazione dei risultati del referendum e loro pubblicazione
Si intende che il parere popolare su quanto sottoposto a referendum sia favorevole qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validamente espressi sia a favore della proposta. Il Presidente della Giunta regionale non appena ricevuto il verbale di proclamazione del risultato della votazione da parte dell' Ufficio regionale per il referendum dispone la pubblicazione dei risultati nel Bollettino Ufficiale della Regione.



ARTICOLO 43
Adempimenti del Consiglio regionale successivi al referendum
Il Consiglio regionale deve deliberare relativamente al progetto di legge o di provvedimento sottoposto a referendum consultivo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dei risultati del referendum.



Capo III

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

ARTICOLO 44
Applicabilita' delle disposizioni statali dui referendum sui referendum
Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si osservano in quanto applicabili le disposizioni della legge statale che disciplina i referendum.



ARTICOLO 45
Disposizione finanziaria
A partire dall' esercizio finanziario 1978 e per gli esercizi successivi sara' iscritto per memoria nei relativi bilanci di previsione il capitolo << Spese per le prestazioni relative all' iniziativa popolare e per lo svolgimento dei referendum popolari abrogativo e consultivo >>. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 28 novembre 1977



TITOLO DEDOTTO Tabella A Modello della scheda di votazione per il referendum popolare previsto dall' articolo 11 dello Statuto



Tabella B Retro della scheda di cui alla tabella A



TITOLO DEDOTTO Tabella C Modello della scheda di votazione per il referendum consultivo previsto dall' art. 11 dello Statuto.



Tabella D Retro della scheda di cui alla tabella C.



RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:
___Anno:1977
___Num:0044
___Boll__Uff__Num:49
___Boll__Uff__Anno:1977


Modifiche





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Il referendum consultivo per la costituzione in Comune o in Comuni autonomi di una o più frazioni, borgate o parte di territorio di uno stesso Comune o di Comuni distinti ovvero per le modificazioni delle circoscrizioni comunali può riguardare la sola popolazione del territorio oggetto del trasferimento qualora il Consiglio regionale rilevi la sussistenza di entrambe le seguenti condizioni:
a)
la popolazione o il territorio che è oggetto di trasferimento risulti inferiore rispettivamente al 30 per cento della popolazione o al 10 per cento del territorio del Comune di origine o di quello di destinazione;
b)
l'area non abbia un'incidenza rilevante sugli interessi del Comune cedente e della relativa popolazione complessiva.
Le norme di cui al precedente comma non operano per i Comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti.